PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI È RIVOLTO RESPONSABILE
PROCEDIMENTO
NORMATIVA TEMPI NORMATIVI LINK E MODULI GRADIMENTO  
Riconciliazione tra i coniugi I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti civili della sentenza di separazione senza l'intervento del giudice di pace, rendendo espressa dichiarazione di riconciliazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune dove si è svolto il matrimonio o in quello di residenza Ad entrambi i coniugi richiedenti il cui matrimonio sia avvenuto nella municipalità o se anche uno solo dei coniugi sia stato residente nel territorio municipale al momento del matrimonio Riccio Nicoletta - 081.7950207-82 Codice Civile art.157 a vista se l'atto di matrimonio è successivo al 1994. 30 gg. se l'atto è antecedente al 1995